Firenze conferma la sua anima liberale e una delle più gay friendly d’Italia. Ma in cosa consistono le unioni civili? L’Avvocato Maria Chirico le inquadra legalmente.
Con il cambiamento della dimensione sociale delle relazioni, anche d’amore, il nostro ordinamento giuridico ha regolamentato per la prima volta con la Legge n. 76 del 20.05.2016 (c.d. Legge Cirinnà) le unioni civili. Ma vediamo nel dettaglio cosa sono.
Le unioni civili possono essere instaurate solo tra persone maggiorenni dello stesso sesso. Ci si reca di fronte all’ufficiale di stato civile e, alla presenza di due testimoni, si rende la dichiarazione di volersi unire civilmente. I due partner devono scegliere quale regime patrimoniale dare alla loro unione. In mancanza, si presume la comunione legale dei beni, che comporta che tutti i beni acquistati anche solo da uno dei due, durante l’unione civile, siano di proprietà al 50% ciascuno tra gli uniti civilmente.
Come nel matrimonio, la coppia dovrà rispettare il reciproco obbligo di assistenza morale e materiale e ciascuno dei due partner dovrà contribuire ai bisogni comuni della famiglia, in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
A differenza della normativa sul matrimonio, la legge non prevede espressamente il dovere di fedeltà. Cosa significa? Sta forse la legge legittimando i partner dell’unione civile al tradimento? Ma no! Niente panico! Anche se i commenti a tale scelta legislativa sono i più vari, dalla disciplina che regolamenta i vari tipi di unione familiare si può dedurre che, se pur non espressamente previsto, l’obbligo di fedeltà sia connaturato al progetto di amore che porta la coppia alla scelta di costituire una famiglia.
Naturalmente, non si parla solo di fedeltà sentimentale e sessuale, ma di dedizione spirituale, sostegno ed affidamento reciproci dei partners e della volontà di tenere fede ad un progetto di vita comune, di supporto materiale, morale e psicologico in ogni momento della vita dell’altro/a, come naturale conseguenza della scelta di amore e di vita che ha portato i partners a costituire l’unione civile.
Sapevate che la coppia unita civilmente può scegliere un cognome comune? I due partner, infatti, possono scegliere uno dei due cognomi che diventerà il cognome identificativo della nuova famiglia e il partner, il cui cognome non è stato scelto, può decidere se anteporre o posporre al proprio il cognome della famiglia.
Se uno dei due partner viene a mancare, cosa succede? Il partner superstite ha diritto di succedere come erede nel patrimonio dell’amato/a defunto/a, per legge, senza necessità di un testamento.
E se la coppia unita civilmente va in crisi? L’unione civile può sciogliersi direttamente mediante il divorzio, senza dover passare per un periodo di separazione, con domanda da proporsi tre mesi dopo la data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Possiamo quindi concludere che tale importante novità normativa ha consentito alle coppie omosessuali di ricevere una tutela giuridica della propria unione ed auspichiamo che il legislatore prosegua in questo percorso di affiancamento delle norme ai cambiamenti sociali, se pur questi ultimi viaggino ad una velocità diversa rispetto a quella del diritto.
*Testo a cura dell’Avvocato Maria Chirico, Socia Senior e co-fondatrice dello studio legale fiorentino Italian Lawyers’ Boutique.