Vuoi sposarmi? No ma ti amo tantissimo! A Firenze sono oltre 8 mila le coppie non coniugate

convivenza di fatto

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda coppie maggiorenni eterosessuali e omosessuali. L’Avvocato di Firenze Maria Chirico spiega di cosa si tratta legalmente.

Il matrimonio non è l’unico istituto giuridico che consente ad una coppia di costruire un’unione nella quale oltre al progetto di amore si attribuiscono reciproci diritti e doveri. Secondo il Censimento Popolazione Abitazioni sono 8.250 le coppie non coniugate a Firenze.

Il nostro ordinamento, infatti, con la Legge n. 76 del 20.05.2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha segnato un’importante riforma nel diritto di famiglia, riconoscendo nuovi modelli familiari rispetto al matrimonio, tra i quali le convivenze di fatto

La convivenza di fatto è quel rapporto di stabile convivenza tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o eterosessuali, di stato civile libero, con uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Sapevate che dalla convivenza di fatto derivano reciproci diritti e doveri? Vediamone alcuni dei principali: 

– il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero;

– il diritto di nominare l’altro convivente quale proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di malattia che determina incapacità di intendere e di volere; 

– il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare; 

– in caso di morte di uno dei due conviventi, il convivente superstite può prendere decisioni in materia di donazione degli organi, oltre che relativamente alle modalità di trattamento del corpo e alla scelta delle celebrazioni funerarie; 

– nei casi di morte del conduttore o di recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto.

E se la casa presso la quale la coppia ha stabilito la propria residenza è di proprietà di uno solo dei conviventi e questi viene a mancare, che diritti ha l’altro convivente? Il convivente superstite può continuare a vivere in quella casa per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza (se superiore a due anni) e comunque per non oltre cinque anni. In presenza di figli minori o disabili, il convivente superstite ha diritto di restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Come facciamo a garantire alla nostra dolce metà che quando non ci saremo più il nostro patrimonio potrà essere da lui/lei ereditato? Il convivente di fatto può disporre per testamento del proprio patrimonio indicando quale erede il convivente superstite, purché non leda la quota di legittima di eventuali eredi che la legge definisce “legittimari” (coniuge, figli).
Come si accerta che tra due persone vi è una convivenza di fatto? Mediante un certificato di residenza o di stato di famiglia rilasciato dal Comune dove la coppia ha stabilito la propria residenza comune, salvo prova contraria. 

Sapevate che la Corte di Cassazione con una sentenza del 2018 ha ampliato il concetto di “stabile convivenza”? con il crescente fenomeno dell’instaurarsi di coppie stabili a distanza, la Corte ha stabilito che “può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia”.

E se finisce l’amore e si interrompe la convivenza di fatto? Gli acquisti di beni effettuati dall’uno o dall’altro convivente con proprie sostanze durante la convivenza devono considerarsi come adempimento di “obbligazioni naturali” e non danno diritto alla restituzione di somme di denaro. Può parlarsi di diritto agli alimenti a favore di uno dei due conviventi solo nel caso in cui lo stesso versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. 

Per ovviare a questo e non lasciare dubbi, i conviventi possono concludere un “contratto di convivenza” con cui possono stabilire come gestire i reciproci rapporti patrimoniali durante la convivenza ed al suo eventuale termine. Può dunque il sogno di amore trovare una tutela nel mondo giuridico? Sì certamente, la coppia può scegliere di formalizzare la propria unione seguendo il modello giuridico che più soddisfa i propri interessi, nel rispetto del dovere di reciproca assistenza materiale e morale. 

*Testo a cura dell’Avvocato Maria Chirico, Socia Senior e co-fondatrice dello studio legale fiorentino Italian Lawyers’ Boutique.